Crediti scolastici per l’Insegnamento Religione Cattolica.

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 aveva accolto due ricorsi proposti per l’annullamento delle Ordinanze ministeriali per gli esami di Stato del 2007 e 2008, emanate dal Ministro Fioroni, che prevedevano la valutazione della frequenza dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) ai fini della determinazione del credito scolastico.


Contrariamente a quanto definito il Consiglio di Stato con la recente sentenza del 7 maggio 2010 ribalta quello scenario e accoglie i ricorsi contro le decisioni del TAR dando così l’opportunità al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini di confermare la propria soddisfazione nel veder riconosciuta “la legittimità delle ordinanze nelle quali si stabiliva che ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, determinato dalla media dei voti riportata dall’alunno, occorreva tener conto anche del giudizio espresso dal docente di religione. Il Consiglio di Stato infatti ha stabilito che, nel caso l’alunno scelga di avvalersi di questo insegnamento, la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre quindi all’attribuzione del credito scolastico.” (Ufficio stampa del MIUR.)

La sentenza riprende quelle pronunciate nel 1989 e nel 1991 dalla Corte Costituzionale sull’insegnamento della religione cattolica. In esse si afferma che:
∙ “i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”;
∙ la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
∙ la scelta di non avvalersi dell’IRC non produce alcun obbligo: “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”.

Le conseguenze sono le seguenti::
1) l’IRC non concorre a definire la media dei voti che, secondo la Tabella allegata al DPR 323 del 23/07/1998, concorre alla definizione dei punteggi per i crediti scolastici;
2) il punteggio per il credito scolastico viene quindi determinato sulla base della media dei voti conseguiti (quindi nelle materie che danno luogo a voti), con un oscillazione aggiuntiva che viene determinata in considerazione dell’assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, nonché degli eventuali crediti formativi;
3) l’IRC non concorre ai crediti formativi acquisiti esternamente alla scuola e non rientra neppure, per il proprio statuto, tra le materie complementari ed integrative.

La Sentenza del Consiglio di Stato non ritiene tuttavia discriminatorio, per i ragazzi che frequentano materie alternative o hanno scelto di non svolgere alcuna attività, che l’IRC venga valutato ai fini del credito scolastico, seppur per la sola quota di punteggio aggiuntivo che viene attribuito dal Collegio dei docenti nell’ambito della banda di oscillazione. Il Consiglio di Stato afferma che il punteggio aggiuntivo può essere conseguito anche da parte di chi non si avvale dell’IRC. E’ per questa ragione che esprime un severo monito perché diffusamente in tutte le scuole del nostro paese si ignorano le richieste di attivazione delle materie alternative in violazione del Concordato. Si tratta di una questione sulla quale il Ministro Gelmini dovrà pronunciarsi al fine di garantire il diritto di tutti gli studenti a seguire un percorso formativo all’interno di una scuola laica.

Infatti chi chiede di non seguire l’ora di religione ha diritto all’ora alternativa, come stabilito dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana sin dal 1984. Occorre quindi riproporre con forza il rispetto delle sentenze cogliendone tutte le implicazioni sollecitando le scuole ad una adeguata programmazione delle attività alternative per le quali adranno assicurate adeguate risorse di personale.

Crediti scolastici per l’Insegnamento Religione Cattolica.ultima modifica: 2010-05-16T23:11:00+02:00da aimc-milano
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