Malattia, controllo sulle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti, assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

manovra economica,legge finanziaria,scuolaCon la circolare n. 10 del 1 agosto 2011 della Funzione pubblica, si forniscono istruzioni per dare attuazione alle modifiche della precedente normativa, introdotte dall’art. 16 commi 9 e 10 della L.111/2011. La circolare riporta i contenuti della legge entrata già in vigore e chiarisce alcuni aspetti.

In particolare i chiarimenti riguardano 3 aspetti della nuova legge.

•    La discrezionalità nel disporre le visite di controllo. Il dirigente responsabile può valutare, rispetto alla precedente normativa, caso per caso se richiedere il controllo o meno, tenendo conto non solo della condotta complessiva del dipendente, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Valutazione che comunque deve basarsi su elementi oggettivi, prescindendo da considerazioni personali. Per cui la visita non è più obbligatorio chiederla sin dal primo giorno di assenza. Resta fermo, invece, l’obbligo di richiedere la visita sin dal primo giorno nel caso in cui l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa.

•    Fasce di reperibilità. Non cambia nulla e rimangono quelle fissate dal D.M. n. 206/2009 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi). Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba allontanare dall’indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è tenuto ad avvisare preventivamente il datore di lavoro e deve conservare l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita). Rimane ferma, nei casi previsti dal DPR n. 445/2000 (art. 47 e 48), la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva. E’ rimessa alla decisione delle singole amministrazioni la valutazione sui “giustificati motivi” ammissibili. Si ricorda infine che, l’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta, come in passato, una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione disciplinare.

•    Modalità di giustificazione dell’assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. La legge ha introdotto delle novità. E’ previsto, infatti, un regime speciale per le assenze per malattia dovute all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tal caso l’assenza è giustificata con la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione. Restano, invece, ferme le modalità di imputazione dell’assenza già previste dalla circolare n. 8/2008, così come gli effetti sul trattamento economico. In questi casi, ed in attesa dell’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le attestazioni potranno essere prodotte in forma cartacea.

Scaricare allegati:

circolare-ministeriale-10-dell-1-agosto-2011-decreto-legge-98-11-convertito-in-legge-111-11-assenze-e-malattia.pdf

 

legge-111-del-15-luglio-2011-conversione-in-legge-del-dl-98-2011-disposizioni-urgenti-per-la-stabilizzazione-finanziaria.pdf

 

manovra economica, legge finanziaria,scuola,

 

Finanziaria e scuola: avanti… adagio!

Comunicato

 

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), all’indomani dell’approvazione della manovra finanziaria di luglio, intende richiamare l’attenzione sul processo di dimensionamento delle istituzioni scolastiche riguardante la generalizzazione degli istituti comprensivi su tutto il territorio nazionale, l’innalzamento del numero minimo di alunni per l’acquisizione dell’autonomia e la reggenza delle scuole con meno di 500 alunni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Si tratta di un’operazione complessa, che non può essere condotta in pochi mesi in quanto richiede tempi adeguati di confronto e di negoziazione con i diversi soggetti coinvolti. Qualsiasi azione affrettata potrebbe condurre a soluzioni non del tutto adeguate, oltre che generare conflittualità tra Stato, Regioni e Province.

In riferimento all’organico dei posti di sostegno, l’AIMC evidenzia la positività dell’inserimento nella formazione in servizio rivolta a tutto il personale docente, delle metodologie dell’integrazione degli alunni disabili; tale indirizzo non deve, però, condurre a una graduale riduzione degli insegnanti di sostegno, in quanto figure professionali che, da tempo, contribuiscono alla qualità del processo di inclusione nelle scuole.

Infine, per quanto riguarda l’operazione di ricollocazione del personale inidoneo all’insegnamento, auspica che avvenga con una certa gradualità, escludendo da tale mobilità i docenti prossimi al pensionamento, prevedendo un’adeguata formazione per coloro che assumeranno la qualifica di assistente amministrativo o tecnico e ridefinendo i parametri di assegnazione del personale ATA alle istituzioni scolastiche, così da evitare gli attuali squilibri.

Roma, 26 luglio 2011
La presidenza nazionale AIMC