Chiarimenti del Ministero sui titoli di accesso all’abilitazione all’insegnamento e al TFA

miur,abilitazione all'insegnamento,concorso,scuola,scuola cattolica,scuola infanzia,scuola primaria,scuola secondaria di primo grado,secondaria di secondo gradoPubblichiamo il teso della Nota della Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario inviata ai Rettori delle Università Italiane che precisa alcuni requisiti di accesso all’abilitazione all’insegnamento attraverso il TFA.

E’ da notare che l’abilitazione all’insegnamento attraverso il TFA è una possibilità aperta anche ai docenti di scuola primaria e dell’infanzia, diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002, inseriti in terza fascia nelle graduatorie di Circolo e di Istituto. Il conseguimento dell’abilitazione permetterà di accedere alla seconda fascia delle graduatorie.

Oggetto: Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti.

Al fine di dare corretta attuazione a quanto stabilito dal DM 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”) appare opportuno chiarire alcuni punti del predetto regolamento.

    Articolo 15, comma 1, lettera a): nel punto in cui si fa riferimento ai requisiti previsti dal DM n. 22/2005, per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, si intende implicitamente richiamato il DM n. 39/1998, unico riferimento normativo per i diplomi di laurea di Vecchio Ordinamento. Infatti il DM n. 22/2005 integra il D.M. n. 39/1998 con l’inserimento di alcuni diplomi di laurea ex lege n. 341/90 e traduce i diplomi di laurea e gli esami obbligatori in termini di laurea specialistica e di crediti formativi universitari. Per quanto riguarda i possessori di laurea magistrale di nuovo ordinamento valgono gli stessi requisiti minimi e titoli aggiuntivi già stabiliti per i possessori delle corrispondenti lauree specialistiche dal DM 22/2005, colonne 4 e 5 dell’allegato A.

Per quanto riguarda dunque i possessori di Laurea di vecchio ordinamento ex lege 341/90, in qualunque momento conseguita, i requisiti sono fissati da DM 39/1998 e successive modificazioni e le eventuali integrazioni sono quelle previste nelle relative tabelle.

Articolo 15, comma 1, lettera b): rientrano in questa categoria coloro che sono iscritti, nell’a.a. 2010/2011, a corsi di:

  •     diploma di laurea ex legge 341/90
  •     laurea specialistica ex DM 509/1999
  •     laurea magistrale ex DM 270/2004

coloro che, entro l’anno accademico 2010/2011, si iscrivano a corsi singoli volti all’acquisizione dei crediti o agli esami necessari a completare i requisiti richiesti per l’accesso (colonna 4, allegato A, DM 22/2005; esami in base alla colonna 2, Allegato A, DM 39/1998).

Requisiti di accesso all’abilitazione, attraverso il TFA, alla classe 45/A: come è noto, la classe di abilitazione, in virtù del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, è stata modificata in “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria”. I requisiti per l’accesso al TFA risultano dunque dalla somma dei requisiti previsti per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria prescelta in base ai rispettivi decreti. Fanno ovviamente eccezione gli esami previsti di Linguistica generale (DM 39/1998) che restano limitati a un corso annuale o due semestrali e i 12 crediti nei settori L-LIN 01 / L-LIN 02 (DM 22/2005). A quest’ultimo proposito è opportuno chiarire che l’aspirante assolve al requisito acquisendo: 12 crediti nel settore L-LIN 01 oppure  12 crediti nel settore L-LIN 02 oppure distribuendo i crediti tra i due settori.

Articolo 15, comma 16: in base al predetto comma, le facoltà che abbiano attivato il corso di laurea in Scienze della Formazione “possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997″. Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e si informa che sul sito www.miur.it è pubblicato un link:

http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/servizi/default_servizi.htm?../applicazioni/classi_per_titoli/default in grado di consentire una rapida verifica dei requisiti da parte degli aspiranti e delle segreteria.

 

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L’AIMC durissima sui tagli alla scuola

Da “Tututto scuola.jpgtto Scuola FOCUS” N. 490

 

 

Con un comunicato forte nei contenuti l’AIMC, storica associazione dei maestri cattolici, attacca la politica del governo sulla scuola: “Ancora una volta”, si legge nel comunicato, “tagli pesanti alle risorse di personale si riversano sulla scuola, minandone l’organizzazione, l’offerta formativa, il dialogo progettuale con il territorio e, di conseguenza, il suo stesso valore istituzionale”.

Nel merito l’AIMC fa notare al governo di rispondere ai problemi posti dalla sempre maggiore complessità delle classi e alla difficoltà di tipo educativo e relazionale “con dati statistici e con raffronti nazionali e internazionali non sempre adeguatamente contestualizzati, nascondendo il grosso disagio delle comunità professionali che vedono frammentate le proposte educative a causa di orari rigidi e compressi, poco rispettosi dei tempi di apprendimento e dei ritmi di crescita di ciascun alunno”.

Dopo questa decisa presa di posizione l’AIMC avanza una proposta, che ha però anche l’aria di una sfida: “A distanza di tre anni dalla riorganizzazione della rete scolastica e dalla razionalizzazione delle risorse umane”, si legge nella nota, si avverte “l’esigenza di dare avvio a un serio e puntuale monitoraggio di ciò che sta accadendo, che chiami in causa il Ministero, le Regioni e tutti quegli interlocutori istituzionali che hanno e avranno peso nella governance territoriale. Si teme, infatti, che nel rapporto Stato-Regioni sulla materia concorrente non vi sia un piano di condivisione e di progettualità”, come dimostra il contenzioso in atto.

La questione centrale – sottolinea il presidente nazionale Desideri – è quella delle modalità di attribuzione del personale alle scuole: “È urgente realizzare un’approfondita riflessione sui parametri con i quali costituire un organico funzionale d’istituto, capace di garantire alle scuole un livello accettabile di stabilità organizzativa e progettuale, mediante l’assegnazione di risorse che prenda in carico, oltre al tempo frontale curricolare, anche indici di progettazione scolastica e di complessità delle differenti realtà territoriali, valorizzando l’autonomia delle singole scuole”. E ciò “per il bene della scuola tutta”.

MIUR: dati ufficiali sul tetto del 30% di alunni stranieri per classe

Diapositiva1.JPGVenerdì 30 aprile u.s. il MIUR ha reso noto con un comunicato stampa i primi dati ufficiali sul tetto del 30% per gli studenti stranieri. Il provvedimento, che sarà operativo dal prossimo anno scolastico, vuole relizzare una completa integrazione tra alunni stranieri e alunni italiani.

I dati forniti dall’ufficio stampa parlano di un generale rispetto della normativa anche se in alcune realtà si sono adottati provvedimenti in deroga.

In Lombardia l’84% delle scuole rispetterà il provvedimento.  Sono 129 le deroghe concesse alle scuola primarie lombarde: 43 a Milano e provincia, 32 a Brescia, 16 a Bergamo, 15 a Mantova. Il 16,6 per cento del totale (803 istituti).

Il Direttore Generale Giuseppe Colosio ha concesso deroghe con scelte condivise e ponderate in ragione delle particolari condizioni territoriali e delle attenzioni organizzative e didattiche che le scuole interessate si preparano ad adottare per assicurare un’adeguata formazione per tutti gli alunni.

 

La concessione della deroga a tutte le scuole primarie che ne hanno fatto richiesta da parte del Direttore Generale della Lombardia  è stata dettata dalle motivazioni presentate visto che i bambini hanno per la maggior parte una competenza adeguata della lingua italiana.

Infatti il limite può essere innalzato a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche.

Anche le scuole di frontiera come via Paravia e via Dolci a Milano hanno trovato un assetto adeguato: «Ci hanno dato garanzie— dice Colosio — sul fatto che i bambini hanno frequentato almeno un biennio di scuola dell’Infanzia in Italia. Il numero modesto di casi critici ci permette di predisporre alcuni percorsi integrativi».

Come ormai noto sono sorte alcune perplessità in merito al limite introdotto, tuttavia occorre vigilare affinché l’azione educativa e didattica realizzi pienamente una reale integrazione e possa allontanare ogni idea di isolamento razzista e xenofobo degli alunni di provenienti da paesi extracomunitari.


Comunicato stampa del MIUR